segunda-feira, 18 de outubro de 2010

Le Fonti del Diritto

DIRITTO OGGETTIVO
Composto dalle norme che disciplinano la convivenza tra gli uomini imponendo o vietando determinati comportamenti.

DIRITTO SOGGETIVO
la facoltà che la N.G. concede a un soggetto di agire nel proprio interesse e di ottenere da altri un certo comportamento.
DIRITTO POSITIVO
Insieme di N.G. in vigore in uno dato Stato in un certo momento storico.
DIRITTO NATURALE
Princìpi di giustizia legati alla natura umana.

* A volte il Diritto Positivo si scontra con i princìpi di giustizia. Ma la legge è sempre vincolante e un giudice deve rifarsi esclusivamente al Diritto Positivo. Quando l'ordinamento giuridico non segue i princìpi di giustizia, ecc. comuni all'uomo, il concetto di società perde significato poichè l'uomo è privato dal diritto giusto. Se invece, l'ordinamento giuridico coincide con i princípi di giustizia, il diritto naturale divenne norma.
È quasi impossibile che un legistlatore faccia una legge considerata giusta da assolutamente tutti. Ma è compito del legislatore incontrare un consenso della maggioranza.

FONTI DEL DIRITTO:
Le fonti del diritto sono tutti gli atti e fatti que modificano, creano, e estinguono la Norma Giuridica.

FONTI ATTO: Sono quelle stabilite da soggetti che hanno il potere de produrre leggi osservando particolari procedure. (Es: Parlamento)

FONTI FATTO: Sono quelle che derivano da comportamenti della collettività che guadagnano importanza giuridica. (Usi e Consuetudini)

* Dipendendo dal momento storico le fonti atto possono prevalere sulle fonti fatto o viceversa. Oggi, nella maggioranza degli ordinamente giuridici le fonti atto prevalgono. Però nell'antichità le fonti fatto prevalevano, poichè costituivano la maggioranza delle norme. Oggi, solo negli ordinamenti giuridici anglossassoni le fonti fatto hanno mantenuto certa importanza.

FONTI DI PRODUZIONE:
Modi di formazione del diritto. Norme scritte e non scritte.
FONTI DI COGNIZIONE:
Modi per conoscere le norme (Gazzetta Ufficiale, codici, testi unici).

SISTEMA DI FONTI IN ITALIA: In Italia ci sono le Fonti Interne (o nazionali) che sono l'espressione della sovranitá dello Stato( Dalla costituzione alle consuetudini) ; e le Fonti Esterne che sono l'espressione del potere normativo dell'UE. (regolamenti, direttive)

GERARCHIA DELLE FONTI:
Le fonti non hanno tutte lo stesso valore. Il principio fondamentale della gerarchia è que le fonti di grado inferiore non possono contrastare con quello di grado superiore.
Se il principio di gerarchia non viene rispetato, le norme che lo víolano sono cancellate dall'ordinamento giuridico.



FONTI DI PRODUZIONE:
COSTITUZIONE:
È la legge fondamentale dello Stato. È il punto di riferimento di tutto il sistema normativo. È rigida e democratica. Rigida perchè pone delle regole per essere cambiata. Infatti, solo leggi costituzionali possono cambiarla, e devono essere approvate con maggioranza qualificata (cioè, non sono 51%, ma la stragrande maggioranza). Ed è democratica perchè viene fatta dai rappresentanti selti dal popolo nel Parlamento.
LEGGI COSTITUZIONALI:
Legge primaria. Servono per modificare, e aggiornare la costituzione.
LEGGI ORDINARIE:
Vengono aprovvate dal parlamento nelle seguenti tappe: 1) Viene fatto un pregetto di legge da un senatore o deputato. 2) Un comitato analizza il progetto 3)Una delle camere approva un progetto di legge. 4) Il progetto è mandata all'altra camera, dove deve essere approvato. 5) Quando viene approvato dalle due camere non si parla più di progetto, è una norma. 6) La legge è promulgata dal presidente della repubblica 7) È pubblicata sulla Gazzeta Ufficiale 8) Segue il periodo chiamato Vacatio Legis, quando gli efetti giuridici della norma sono suspensi prima dell'entrata in vigore (non tutte le nome hanno Vacatio Legis) 9) Entrata in Vigore.  
DECRETI LEGGE:
atti aventi forza di legge che vengono emanati dal presidente o primo ministro in caso di urgenza o emergenza. Sono provvisori, e entrano in vigore immediatamente dopo la promulgazione. 
DECRETI LEGISLATIVI:
Il parlamento delega al governo di fare un decreto legislativo, che ha la stessa importanza di una legge ordinaria, ma non impegna tanto tempo per farlo. ( Il parlamento delega questo al governo quando ha progetti più importanti per approvare.) Il parlamento le determina la materia e i tempi. Il presidente o primo ministro può contare sulla competenza tecnica delle pubblica amministrazione.
REGOLAMENTI (UE):
Sono NG che trovano immediata applicazione all'interno dei paesi membri dell'UE
DIRETTIVE (UE):
Sono misure che non trovano immediata applicazione all'interno dei paesi membri dell'UE. Per applicarle, lo Stato deve creare uma NG che può esse decreto o legge ordinaria con lo stesso contenuto.
LEGGI REGIONALI:
Leggi fatte dalle regioni di un paese con validità all'interno di esse. Dal 2001, con in principio di susidiarietà, (ampia autonomia alle regioni) in Itaia le regioni possono fare leggi su temi non riservati allo Stato e che non siano a carattere nazionale. Esempi di leggi regionali che non possono esse fatte sono: Su produzione di moneta, e sicurezza pubblica (che in Brasile, invece si può).
REGOLAMENTI DEL POTERE ESECUTIVO:
Strumenti che il potere esecutivo usa per applicare quello imposto dalle leggi ordinarie. I regolamenti non sono ammessi nei settori in cui c'è la "riserva di legge" ( pene, imposte). Regioni anche possono fare regolamenti ma sono subordinati a quelli nazionali.

USI O CONSUETUDINI:
Un comportamento che assuma valore di norma. È l'unica fonte non scritta. Ci sono2 presupposti fondamentali:
1)L'Elemento Oggettivo o materiale: la collettività assume un comportamento e lo ripete uniformemente nel tempo e in modo.
2)L'Elemento Soggetivo o psicologico: La collettività è convinta che determinato comportamento ha valore di norma e deve essere "continuato".

FONTI DI COGNIZIONE (breve)

INTERPRETAZIONE:
L'atto che mira a determinare la volontà e il significato della norma.

Secondo i SOGGETTI:
1) Legislatore: chiarisce il significato della norma, nel senso dell'obiettivo e degli effetti giuridici che deve produrre. D'accordo con il suo criterio una volta che lui stesso ha creato la norma. (interp. autentica) - Obbliga tutti
2) Giudice: Quando deve risolvere una controversia, deve cercare nell'ordinamento la norma o l'insieme di nome che si applicano al caso. (inter. giudiziale) - Obbliga le parti coinvolte
3) Giurista (studioso): cerca di chiarire il significato della norma (interp. dottrinale) - Non obbliga nessuno.

Secondo i TIPI:
1) Letterale: Analizza le parole, collegandole. Non si deve strapolare il significato delle parole oltre il contesto.
2) Logico: In base ai motivi per i quali la norma è stata fatta, e agli obiettivi e fini che vuole raggiungere. L'interprete deve sforzare di comprendere l'intenzione del legislatore, la motivazione della legge.
3) Storico: Analizzare il momento in cui è stata emanata, e la realtà a cui dovrà essere applicata.
4) Sistematico: Si deve interpretare prendendo in considerazione l'ordinamento giuridico di cui la norma fa parte.
5) Analogico: Quando un giudice risolvendo controversie non riesce a incontrare una legge che si applichi, ricorre all'interpretazione analogica. Cerca una legge di contenuto simile (analogia di legge) e se non trova, si basa sui principi generali dell'ordinamento giuridico ( analogia di diritto).

IRRETROATTIVITÁ
L'irretroattività della legge è il principio di che la legge non può essere applicata a fatti anteriori alla sua entrata in vigore. La legge rettroagisce solo in 3 casi:
1) Quando è favorevole al reo. (es.: la penna per un crimine è di 20 anni, se, un reo, sta compiendo la penna e esce una legge che riduce la penna a 10 anni, esso compirà 10 anni. E se ha già  compiuto 10 anni, esce dalla prigione.)
2) Quando la legge dichiara nel suo proprio contenuto di essere retroattiva. (es.: lei de reajuste salarial)
3) Quando la legge interpreta un'altra già esistente.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE (breve)

ABROGAZIONE:
L'abrogazione è l'estinzione della norma. È divisa in:
1) Abrogazione espressa: Una nuova norma dichiara nel suo contenuto di abrogare una precedente.
2) Abrogazione tacita: Quando una norma contrasta con altra (dello stello livello nella gerarchia) la abroga.

REFERENDUM ABROGATIVO:
Il referendum abrogativo si tiene quando la popolazione è "invitata" a votare se vuole abrogare o no, totalmente o parzialmente una norma.

ANNULLAMENTO (breve)

VALIDITÀ NELLO SPAZIO (breve)

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